((Le prestazioni di cui al precedente articolo 41 sono liquidate dal Fondo all'iscritto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. In caso di morte dell'iscritto, le prestazioni di cui al precedente comma sono corrisposte: per la parte commisurata all'indennita' di anzianita' agli aventi diritto ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile; per la restante parte, corrispondente alla integrazione di cui al punto 1) dell'articolo 41, al coniuge, ai figli minori e, se viventi a carico, ai figli maggiorenni, ai genitori e agli altri parenti entro il secondo grado; la ripartizione e' fatta in parti uguali)).

Testo vigente dal 1 settembre 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 1 settembre 1971

Confronto con la versione in vigore dal 23 aprile 1958 al 1 settembre 1971. 23 parole tolte, 42 parole aggiunte.

aggiunto: Le prestazioni di cui al precedente articolo 41 sono liquidate dal Fondo all'iscritto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. In caso di morte dell'iscritto, tolto: il capitale di cui allo ultimo comma dell'art. 2 viene corrisposto aggiunto: le prestazioni di cui al precedente comma sono corrisposte: per la parte commisurata all'indennita' di anzianita'tolto: , agli aventi diritto ai tolto: termini dell'art. 2122 del Codice aggiunto: sensi dell'articolo 2122 del codice civile; per la restante parte tolto: corrispondente alle integrazioniaggiunto: , corrispondente alla integrazione di cui al punto 1) tolto: dell'art. aggiunto: dell'articolo 41, al coniuge, ai tolto: tigli minori, aggiunto: figli minori e, se viventi a carico, ai figli maggiorenni, ai genitori e agli altri parenti entro il tolto: 2° aggiunto: secondo grado; la ripartizione e' fatta in parti uguali.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-04-02;377~art42 · fonte del testo