L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede annualmente alla compilazione del rendiconto di esercizio del Fondo, facendo risultare le attivita' e le passivita' nonche' i proventi e le spese e tenendo contabilmente distinti i dati relativi ai trattamento di pensione da quelli concernenti le prestazioni di capitale in sede di rendiconto annuale, l'istituto nazionale della previdenza sociale accredita al Fondo, per la gestione del trattamento di pensione, gli interessi maturati sulle disponibilita' finanziarie dello stesso, calcolati al saggio medio ottenuto per i propri investimenti, ed addebita le spese relative alla gestione medesima. ((In sede di rendiconto annuale, l'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita al Fondo sia per la gestione del trattamento di pensione che per quella delle prestazioni di capitale, separatamente, gli interessi maturati sulle disponibilita' finanziarie delle gestioni stesse, calcolati al saggio medio ottenuto per gli impieghi finanziari, addebitando le spese relative alle due gestioni)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 1971, N. 587)). I rendiconti annuali e i bilanci tecnici sono sottoposti all'esame del Comitato speciale del Fondo ai sensi dell'art. 5, lettera g), della presente legge e sono comunicati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il primo bilancio tecnico sara' compilato alla data del 31 dicembre 1960.

Testo vigente dal 1 settembre 1971

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Che cosa è cambiato dal 1 settembre 1971

Confronto con la versione in vigore dal 23 aprile 1958 al 1 settembre 1971. 26 parole tolte, 59 parole aggiunte.

… medio ottenuto per i propri investimenti, ed addebita le spese relative alla gestione medesima. tolto: Per la gestione aggiunto: In sede di rendiconto annuale, l'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita al Fondo sia per la gestione del trattamento di pensione che per quella delle prestazioni di capitale, tolto: le spese sono a carico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni. L'Istituto nazionale della previdenza sociale compila ogni cinque anni il bilancio tecnico del Fondo aggiunto: separatamente, gli interessi maturati sulle disponibilita' finanziarie delle gestioni stesse, calcolati al saggio medio ottenuto per gli impieghi finanziari, addebitando le spese relative alle due gestioni. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 1971, N. 587. I rendiconti annuali e i bilanci tecnici sono sottoposti all'esame del Comitato speciale …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-04-02;377~art7 · fonte del testo