Il Fondo e' ordinato: ((a) per il trattamento integrativo di pensione, di cui al primo comma, punto 1), dell'articolo 2, in base al sistema tecnico-finanziario della ripartizione. Presso la gestione del Fondo e' costituita una speciale riserva, il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, deve essere pari all'importo di due annualita' delle integrazioni in corso di pagamento a carico del Fondo a tale epoca. In sede di prima costituzione l'ammontare della predetta riserva deve essere pari all'importo di due annualita' delle integrazioni a carico del Fondo, in corso di pagamento alla data del 31 dicembre 1968)); ((b) per le prestazioni di capitale di cui al comma primo, punto 2), dello stesso articolo 2, con il sistema della ripartizione annuale dell'onere, limitatamente alla parte di capitale commisurata all'indennita' di anzianita' dovuta per la cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dei contratti collettivi di lavoro e dei regolamenti aziendali; per la parte di capitale corrispondente alla integrazione dovuta per i casi di cessazione del rapporto di lavoro, derivante da morte o da invalidita' dell'iscritto, debitamente accertata ai sensi dell'articolo 21, con una assicurazione temporanea di gruppo a premio annuo costante)).

Testo vigente dal 1 settembre 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 1 settembre 1971

Confronto con la versione in vigore dal 23 aprile 1958 al 1 settembre 1971. 65 parole tolte, 125 parole aggiunte in 2 capoversi.

a) per il trattamento integrativo di pensioneaggiunto: , di cui al tolto: comma primo aggiunto: primo comma, punto 1) tolto: dell'art. 2, col sistema tecnicofinanziario della copertura dei capitali;

aggiunto: , dell'articolo 2, in base al sistema tecnico-finanziario della ripartizione. Presso la gestione del Fondo e' costituita una speciale riserva, il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, deve essere pari all'importo di due annualita' delle integrazioni in corso di pagamento a carico del Fondo a tale epoca. In sede di prima costituzione l'ammontare della predetta riserva deve essere pari all'importo di due annualita' delle integrazioni a carico del Fondo, in corso di pagamento alla data del 31 dicembre 1968; b) per le prestazioni di capitale di cui al comma primo, punto 2) tolto: dello stesso art. 2, col sistema, di capitalizzazione finanziaria al tasso annuo di interesse del 4,50 per cento,aggiunto: , dello stesso articolo 2, con il sistema della ripartizione annuale dell'onere, limitatamente alla parte di capitale commisurata all'indennita' di anzianita' dovuta per la cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dei contratti collettivi di lavoro tolto: di categoria e dei regolamenti aziendali; tolto: con assicurazione temporanea di gruppo in base alla tariffa prevista, nella convenzione di cui al successivo art. 47, per la parte di capitale corrispondente alla integrazione dovutatolto: , nei casi di morte o di invalidita' dell'iscritto ai sensi del successivo art. 41 aggiunto: per i casi di cessazione del rapporto di lavoro, derivante da morte o da invalidita' dell'iscritto, debitamente accertata ai sensi dell'articolo 21, con una assicurazione temporanea di gruppo a premio annuo costante.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-04-02;377~art6 · fonte del testo