Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas
Art. 16 — Requisiti per il diritto a pensione diretta
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Gli iscritti che cessino dal prestare servizio alle dipendenze di aziende private del gas hanno diritto alla pensione complessiva di cui alla presente legge quando:
- 1)abbiano compiuto il 60° anno di eta' e possano far valere almeno 15 anni di contribuzione al Fondo, salvo i casi previsti dal successivo articolo 19;
- 2)siano riconosciuti invalidi secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti, a qualunque eta', dopo almeno 5 anni di contribuzione o, dopo qualunque periodo, se l'invalidita' sia dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale sempreche' la domanda di pensione venga presentata entro 6 mesi dalla cessazione del servizio.
Testo in vigore dal 20 dicembre 1971 al 20 marzo 1987
