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((Gli iscritti che cessino dal prestare servizio alle dipendenze di aziende private del gas hanno diritto alla pensione complessiva di cui alla presente legge quando:

  • 1)abbiano compiuto il sessantesimo anno di eta' e possano far valere almeno quindici anni di contribuzione al fondo;
  • 2)siano riconosciuti invalidi secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, a qualunque eta', dopo almeno cinque anni di contribuzione o, dopo qualunque periodo, se l'invalidita' sia dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale, sempreche' la domanda di pensione sia presentata entro sei mesi dalla cessazione dal servizio;
  • 3)non abbiano compiuto il sessantesimo anno di eta', ma cessino dal servizio ed abbiano diritto alla pensione di anzianita' secondo le norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria)).

Testo in vigore dal 20 marzo 1987 al 18 gennaio 1989

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