Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas

Art. 30 — Costituzione delle posizioni assicurative degli iscritti e dei pensionati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e per i superstiti e copertura dei relativi oneri

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 dicembre 1971 al 20 marzo 1987. Leggi il testo vigente →

Per gli iscritti al Fondo nonche' per i beneficiari di pensioni a carico dello stesso sono dovuti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti i contributi base, integrativi e di adeguamento, necessari per la costituzione, in favore dei medesimi, delle posizioni assicurative, in relazione ai periodi di servizio prestato alle dipendenze delle aziende private del gas anteriormente al 1° novembre 1967 e riconosciuti utili agli effetti dell'iscrizione al Fondo stesso. Le somme per la copertura degli oneri di cui al precedente comma sono poste a carico del Fondo, fino a concorrenza delle disponibilita' patrimoniali esistenti alla data del 31 dicembre 1967, dedotte le somme necessarie per la costituzione della riserva prevista dall'articolo 6 della presente legge. Il residuo debito nei confronti dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, da evidenziare tra le passivita' del Fondo, sara' ammortizzato, fino a completa estinzione, mediante rate annuali pari ad un contributo suppletivo a carico delle aziende, commisurato al 3,90 per cento della retribuzione globale mensile e della 13° mensilita' percepite dagli iscritti. La cessazione del contributo suppletivo di cui al precedente comma sara' deliberata dal comitato amministratore del Fondo quando dal bilancio consuntivo della gestione risulti avvenuta l'estinzione del debito verso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.

Testo in vigore dal 20 dicembre 1971 al 20 marzo 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1084~art30 · fonte su Normattiva