((Agli importi delle pensioni dovute dal fondo si applicano gli aumenti di perequazione automatica disposti secondo le norme in vigore per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti)).

Testo vigente dal 20 marzo 1987

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1084~art29 · fonte su Normattiva