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Tutte le pensioni in corso di pagamento alla data del 1 novembre 1967, gia' erogate a norma della legge 1° luglio 1955, n. 638, e successive modifiche, sono riliquidate e corrisposte secondo le disposizioni di cui alla presente legge. Le nuove misure di pensione non dovranno essere, comunque, inferiori a quelle in corso di pagamento alla data sopra precisata. Coloro i quali abbiano maturato i requisiti previsti per la pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti nel periodo compreso tra il 1° novembre 1967 e la data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto, a domanda, alla pensione stessa, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti risultano conseguiti.

Testo in vigore dal 20 dicembre 1971 al 20 marzo 1987

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urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1084~art32 · fonte su Normattiva