Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas

Art. 35 — Regolarizzazione differenza contributi dal 1° novembre 1967 alla data di entrata in vigore della legge

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Per il periodo che va dal 1° novembre 1967 alla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende sono autorizzate a detrarre dall'importo dei contributi accantonati, ai sensi dell'accordo concluso in data 15 dicembre 1967, le somme corrisposte agli aventi diritto per conto del Fondo integrativo o del cessato Fondo sostitutivo di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas, nei casi e con i limiti stabiliti dal predetto accordo. Il versamento della differenza a saldo risultante dal conguaglio fra i contributi dovuti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e quelli dovuti al Fondo integrativo dal 1° novembre 1967 e con le somme corrisposte ai sensi del comma precedente, deve essere effettuato dalle aziende entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la maggiorazione, sulle somme dovute, degli interessi calcolati al saggio del 5 per cento annuo; a partire dal 31° giorno successivo alla predetta data di entrata in vigore della legge stessa.

Testo in vigore dal 20 dicembre 1971 al 20 marzo 1987

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urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1084~art35 · fonte su Normattiva