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Nei limiti e alle condizioni della presente legge il Fondo ha lo scopo:

  • 1)di integrare, in favore degli iscritti e dei loro superstiti aventi diritto, il trattamento dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti;
  • 2)di corrispondere agli stessi un'indennita' nei casi previsti dalle disposizioni che seguono. Il trattamento di cui ai punti 1) e 2) del precedente comma assorbe e sostituisce quello di anzianita' per risoluzione del rapporto di lavoro e ogni altro trattamento se stabilito, in materia, da norme di legge, contratti collettivi, accordi generali e particolari, regolamenti aziendali, usi e consuetudini.

Testo in vigore dal 20 dicembre 1971 al 20 marzo 1987

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urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1084~art4 · fonte su Normattiva