((Agli effetti della presente legge, sono aziende private del gas quelle che, per atto di concessione amministrativa, producono e distribuiscono o soltanto distribuiscono gas alla cittadinanza per usi civili, nonche' quelle gia' tenute ad iscrivere il proprio personale all'istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas, soppresso dall'articolo 2 della legge 1 luglio 1955, n. 638)).

Testo vigente dal 20 marzo 1987

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urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1084~art8 · fonte su Normattiva