Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas
Art. 8 — Le aziende private del gas
((Agli effetti della presente legge, sono aziende private del gas quelle che, per atto di concessione amministrativa, producono e distribuiscono o soltanto distribuiscono gas alla cittadinanza per usi civili, nonche' quelle gia' tenute ad iscrivere il proprio personale all'istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas, soppresso dall'articolo 2 della legge 1 luglio 1955, n. 638)).
Testo vigente dal 20 marzo 1987
