Art. 8 — Le aziende private del gas
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 dicembre 1971 al 20 marzo 1987. Leggi il testo vigente →
Agli effetti della presente legge sono aziende private del gas quelle che, per atto di concessione amministrativa, producono e distribuiscono o soltanto distribuiscono gas manifatturato alla cittadinanza per usi civili, nonche' quelle gia' tenute ad iscrivere il proprio personale all'istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas, soppresso dall'articolo 2 della legge 1° luglio 1955, n. 638.
Testo in vigore dal 20 dicembre 1971 al 20 marzo 1987
