Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 gennaio 1987 al 31 luglio 2010. Leggi il testo vigente →

Ai graduati e militari di truppa in ferma di leva prolungata all'atto del congedamento e' corrisposto un premio pari a due volte l'ultima paga mensile percepita per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato. Ai sergenti di complemento trattenuti in servizio, ai sensi del precedente articolo 32, e' corrisposto un premio di congedamento pari a due volte l'ultima mensilita' per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato. In favore del suddetto personale, che cessa dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione, si provvede all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato, escluso quello di leva obbligatorio, alla costituzione, a cura e spese dell'Amministrazione, della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, mediante il versamento dei contributi determinati secondo le norme in vigore per la predetta assicurazione.

Testo in vigore dal 15 gennaio 1987 al 31 luglio 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1986-12-24;958~art40 · fonte su Normattiva