Art. 40 — Premio di congedamento
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Ai graduati e militari di truppa in ferma di leva prolungata all'atto del congedamento e' corrisposto un premio pari a due volte l'ultima paga mensile percepita per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato. Ai sergenti di complemento trattenuti in servizio, ai sensi del precedente articolo 32, e' corrisposto un premio di congedamento pari a due volte l'ultima mensilita' per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122))
Testo in vigore dal 31 luglio 2010 al 9 ottobre 2010
