Art. 8 — Norme per i rimpatriati
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L'articolo 27 della legge 31 maggio 1975, n. 191, e' sostituito dal seguente: "ART. 27. - Coloro che, dispensati dal presentarsi alle armi perche' nati o residenti all'estero o espatriati anteriormente al diciassettesimo anno di eta', ovvero con le modalita' di cui agli articoli 17 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, rimpatriano prima del compimento del ventiseiesimo anno di eta', sono obbligati a presentarsi alle armi, con il primo contingente o scaglione che sia chiamato, per compiere la ferma di leva, a meno che, avendo acquisito per nascita la cittadinanza di uno Stato estero, provino di aver prestato nelle Forze armate di detto Stato un periodo effettivo di servizio alle armi, non inferiore a sei mesi, salvo quanto diversamente stabilito da convenzioni stipulate con altri Stati. Coloro che rimpatriano dopo il raggiungimento dell'eta' indicata nel comma precedente sono dispensati definitivamente dal compiere la ferma di leva, salvo l'obbligo di rispondere alle eventuali chiamate della loro classe".
Testo in vigore dal 15 gennaio 1987 al 9 ottobre 2010
