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[1]La Direzione generale dei servizi antincendi presso il Ministero dell'interno assume la denominazione di "Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi".

[2]Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con le attribuzioni previste dalla legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive disposizioni, e' costituito secondo il seguente ordinamento:

  • a)ispettore generale capo del Corpo;
  • b)servizio tecnico centrale;
  • c)scuole centrali antincendi e di protezione civile;
  • d)centro studi ed esperienze;
  • e)ispettorati regionali o interregionali;
  • f)comandi provinciali;
  • g)distaccamenti e posti di vigilanza;
  • h)colonne mobili di soccorso. Il numero, le sedi e le circoscrizioni territoriali dei servizi interregionali, regionali e locali di cui sopra sono determinati con decreto del Ministro per l'interno. L'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in conformita' alle istruzioni del direttore generale, presiede e dirige l'organizzazione generale dei servizi tecnici del Corpo, le attivita' delle scuole centrali antincendi e di protezione civile e del centro studi ed esperienze, l'attivita' degli ispettorati regionali o interregionali e dei comandi provinciali, coordinandole con quelle del servizio tecnico centrale di cui e' responsabile; sovrintende ai servizi ispettivi sull'attivita' tecnica dei comandi provinciali del Corpo nazionale, al fine di assicurarne e potenziarne l'efficienza; rappresenta, quale membro di diritto, i servizi della protezione civile in seno alla commissione centrale per le sostanze esplosive ed infiammabili; presiede la commissione centrale per gli acquisti di mezzi e di materiale tecnico; formula proposte sulla programmazione delle forniture, l'assegnazione e la gestione dei materiali, la progettazione e la direzione dei lavori e degli impianti del Corpo; e' chiamato ad esprimere il parere sulla normativa e sulle istruzioni in tema di prevenzione antincendio e antinfortunistica. E' membro di diritto della Commissione interministeriale tecnica della protezione civile. E' componente di diritto del consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale di assistenza per il personale dei servizi antincendi e della protezione civile. Gli ispettori regionali o interregionali coordinano le attivita' dei comandi provinciali agli effetti dei servizi antincendi e di protezione civile; esercitano il comando della colonna mobile di soccorso costituita nell'ambito dell'ispettorato, curandone l'organizzazione, l'addestramento e l'impiego; svolgono le funzioni ispettive generali loro demandate, nonche' il controllo sull'attivita' dei servizi di prevenzione antincendio espletati dai comandi provinciali, per assicurarne uniformita' di applicazione e di indirizzo interpretativo. In caso di pubblica calamita', l'ispettore regionale o interregionale assume la responsabilita' dell'impiego anche delle altre colonne mobili di soccorso o loro unita' chiamate ad operare nell'ambito regionale o interregionale e di ogni altro reparto del Corpo. Lo stesso ispettore od altro ispettore generale appositamente designato, sovraintende altresi', sotto il profilo tecnico, all'impiego delle forze che partecipano in via ausiliaria alle operazioni di soccorso.

Testo in vigore dal 16 dicembre 1970 al 20 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:1970-12-08;996~art8 · fonte su Normattiva