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Nella, prima applicazione della presente legge i professori di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina, in servizio alla data della sua, entrata in vigore, sono inquadrati, ai fini del trattamento economico, secondo le norme seguenti. Ai professori straordinari e' attribuito lo stipendio annesso al coefficiente 402, con l'anzianita', ai fini della progressione economica, maturata, alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai professori ordinari e' attribuito lo stipendio annesso al coefficiente 500, con l'anzianita', ai fini della progressione economica, maturata alla data di entrata in vigore della presente legge, nella posizione di ordinario. Ai professori che alla data suindicata abbiano anzianita' di cinque anni quali ordinari e' attribuito lo stipendio annesso al coefficiente 670; a quelli che abbiano anzianita' complessiva quali ordinari di anni nove lo stipendio annesso al coefficiente 900 e a quelli che abbiano anzianita' complessiva, quali ordinari, di anni tredici o superiore lo stipendio annesso al coefficiente 970. In rapporto a ciascuno stipendio iniziale e' assegnato il trattamento economico spettante in relazione agli aumenti biennali da computarsi sulla base dell'anzianita' assegnata nello stipendio stesso per effetto dei precedenti commi. Ai fini della determinazione dell'anzianita' e', altresi', tenuto conto dei riconoscimenti di servizio da effettuare ai sensi dell'articolo 2.
Testo in vigore dal 22 marzo 1963 al 9 ottobre 2010
