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I progetti per la costruzione, il completamento, lo ampliamento, il miglioramento e la sistemazione di acquedotti, fognature ed altre opere igieniche sono approvati:

  • a)dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la sanita' se l'intera opera e' di importo superiore a lire 200 milioni;
  • b)dal provveditore alle opere pubbliche, di concerto con il medico provinciale, se l'intera opera e' di importo non superiore a lire 200 milioni. Sui progetti delle opere indicate nel precedente comma devono esprimere parere:
  • a)l'ingegnere capo del Genio civile e il medico provinciale se la spesa totale non supera lire 30 milioni;
  • b)il Comitato tecnico amministrativo presso i Provveditorati alle opere pubbliche e il Consiglio provinciale di sanita', se la spesa totale e' compresa tra lire 30 milioni e lire 200 milioni;
  • c)il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio superiore di sanita' se la spesa totale e' superiore a lire 200 milioni.

Testo in vigore dal 10 agosto 1959 al 20 settembre 1964

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1959-07-30;595~art2 · fonte del testo