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((I progetti per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il miglioramento e la sistemazione di acquedotti, fognature ed altre opere igieniche sono approvati:

  • a)dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la sanita', se l'intera opera e' di importo superiore a lire 500 milioni;
  • b)dal provveditore alle opere pubbliche, di concerto con il medico provinciale, se l'intera opera e' di importo compreso tra lire 100 milioni e lire 500 milioni;
  • c)dall'ingegnere capo del Genio civile, di concerto con il medico provinciale o con il veterinario provinciale, secondo le rispettive attribuzioni, se l'intera opera e' di importo non superiore a lire 100 milioni. Sui progetti delle opere indicate nel precedente comma devono esprimere parere:
  • a)il Comitato tecnico amministrativo presso i Provveditorati alle opere pubbliche e il Consiglio provinciale di sanita', se la spesa totale e' compresa tra lire 100 milioni e lire 500 milioni;
  • b)il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio superiore di sanita' se la spesa totale e' superiore a lire 500 milioni)).

Testo in vigore dal 20 settembre 1964 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 settembre 1964

Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 1959 al 20 settembre 1964. 28 parole tolte, 44 parole aggiunte in 7 capoversi.

I progetti per la costruzione, il completamento, tolto: lo ampliamento aggiunto: l'ampliamento, il miglioramento e la sistemazione di acquedotti, fognature ed altre opere igieniche sono approvati:

a) dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la sanita'aggiunto: , se l'intera opera e' di importo superiore a lire tolto: 200 aggiunto: 500 milioni;

b) dal provveditore alle opere pubbliche, di concerto con il medico provinciale, se l'intera opera e' di importo aggiunto: compreso tra lire 100 milioni e lire 500 milioni;

aggiunto: c) dall'ingegnere capo del Genio civile, di concerto con il medico provinciale o con il veterinario provinciale, secondo le rispettive attribuzioni, se l'intera opera e' di importo non superiore a lire tolto: 200 aggiunto: 100 milioni. Sui progetti delle opere indicate nel precedente comma devono esprimere parere:

a) tolto: l'ingegnere capo del Genio civile e il medico provinciale se la spesa totale non supera lire 30 milioni;

tolto: b) il aggiunto: il Comitato tecnico amministrativo presso i Provveditorati alle opere pubbliche e il Consiglio provinciale di sanita', se la spesa totale e' compresa tra lire tolto: 30 aggiunto: 100 milioni e lire tolto: 200 aggiunto: 500 milioni;

tolto: caggiunto: b) il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio superiore di sanita' se la spesa totale e' superiore a lire tolto: 200 aggiunto: 500 milioni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1959-07-30;595~art2 · fonte del testo