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Per un periodo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, per l'avanzamento al grado di maggiore e di colonnello si presclude dall'aver compiuto i periodi minimi di comando effettivo di reparto e di attribuzioni specifiche e dalla frequenza dei corsi di aggiornamento, previsti dall'articolo 27 della presente legge. Per l'avanzamento degli ufficiali medici di polizia reclutati ai sensi dell'articolo 7, lettere a) e b), della legge 26 giugno 1962, n. 885, si prescinde per il periodo di cui al precedente comma dagli esami previsti dalla tabella n. 1 annessa alla presente legge.
Testo in vigore dal 20 dicembre 1965 al 2 maggio 1968
