All'ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti non valutato a norma dell'articolo 64 della legge 29 marzo 1956, n. 288, si applicano le disposizioni dell'articolo 38, esclusa la lettera b) del secondo comma, e le disposizioni seguenti. L'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo o se riporti un punto di merito per cui risulti compreso, nella graduatoria con la quale e' valutato, nei numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare, o per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una delle graduatorie precedenti formate dopo la data di entrata in vigore della presente legge, e' promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianita' che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. La promozione e' computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale e' stato valutato.

Testo vigente dal 20 dicembre 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-12-13;1366~art71 · fonte su Normattiva