L'ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nei cui riguardi, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti sospesa la promozione a norma dell'articolo 71 della legge 29 marzo 1956, n. 288, e' valutato in occasione della valutazione da effettuare per la formazione del quadro di avanzamento successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. All'ufficiale si applicano le disposizioni della lettera a) del secondo comma dell'articolo 38 se appartenga a grado in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianita', e le disposizioni di cui al secondo comma del precedente articolo 71 se appartenga a grado in cui l'avanzamento ha luogo a scelta.

Testo vigente dal 20 dicembre 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-12-13;1366~art72 · fonte su Normattiva