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La Commissione:

  • a)valuta, anche di propria iniziativa, l'idoneita' delle prestazioni individuate ai sensi dei commi 1, secondo periodo, e 2 dell'articolo 2, a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1 dell'articolo 1, e qualora non le giudichi idonee, sottopone alle parti una proposta sull'insieme delle prestazioni da considerarsi indispensabili. In caso di mancato accordo tra le parti sulle prestazioni medesime o sulle loro modalita' di svolgimento, compie, su richiesta delle parti o di propria inziativa, un tentativo di conciliazione e, in caso di esito negativo del medesimo, formula la propria proposta. Le parti devono pronunciarsi sulla proposta della Commissione entro quindici giorni dalla notifica; su richiesta congiunta delle parti interessate, la Commissione puo' inoltre emanare un lodo sul merito del conflitto;
  • b)esprime il proprio giudizio sulle questione interpretative o applicative dei contenuti degli accordi di cui al comma 2 dell'articolo 2 per la parte di propria competenza, su richiesta delle Commissioni di valutazione istituite da contratti o accordi collettivi o da codici di autoregolamentazione ovvero, qualora queste non siano state istituite, su richiesta congiunta delle parti o di propria iniziativa. Nel caso in cui il servizio sia svolto con il concorso di una pluralita' di amministrazioni ed imprese, formula alle parti interessate una proposta intesa a rendere omogenei i regolamenti di cui al comma 2 dell'articolo 2, tenuto conto delle esigenze del servizio nella sua globalita';
  • c)su richiesta delle parti o di propria iniziativa, considerate anche le cause di insorgenza del conflitto, valuta il comportamento dei soggetti che proclamano lo sciopero, o vi aderiscono, rilevando eventuali inadempienze o violazioni, e segnalandole ai fini previsti dal comma 3 dell'articolo 4;
  • d)formula la proposta di cui all'articolo 14 e puo' indire le consultazioni previste dal medesimo articolo;
  • e)riferisce ai Presidenti delle Camere, su richiesta dei medesimi o di propria iniziativa, sugli aspetti di propria competenza dei conflitti nazionali e locali relativi a servizi pubblici essenziali, valutando la conformita' della condotta tenuta dai soggetti collettivi ed individuali, dalle amministrazioni e dalle imprese, alle norme di autoregolamentazione o alle clausole sulle prestazioni indispensabili; a tale scopo, nei casi di conflitto di particolare rilievo nazionale, puo' acquisire i termini economici e normativi della controversia e sentire le parti interessate, chiarendo gli aspetti che riguardano l'interesse degli utenti;
  • f)trasmette ai Presidenti delle Camere, che li portano a conoscenza del Parlamento e del Governo, e ne assicurano la divulgazione tramite i mezzi di informazione, gli atti e le pronunce di propria competenza.

Testo in vigore dal 14 giugno 1990 al 2 marzo 1995

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 32/1991

    Questione infondata
    28 gennaio 1991

    La Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, come risulta dalla sua stessa denominazione, è un organo che non esercita alcuna funzione che concerna la regolamentazione, l'organizzazione o l'erogazione di servizi pubblici essenziali, ma che, in caso di sciopero dei lavoratori addetti a tali servizi, si inserisce nella dialettica del conflitto fra il datore di lavoro e le forze sindacali per verificare l'esatta applicazione della legge regolatrice del diritto di sciopero in questo settore. È quindi naturale che, anche se il conflitto riguardi solo l'ambito locale, quella funzione di garanzia venga assolta da un organo dello Stato, non essendovi alcuno specifico parametro dello Statuto idoneo a sostenere la pretesa della ricorrente di vedersi attribuita detta funzione. Il fatto, poi, che la Commissione di garanzia utilizzi, per gli scopi sopradetti, anche nell'ambito della Provincia di Bolzano, l'Ispettorato provinciale del lavoro, organo della Provincia autonoma, non può costituire motivo ostativo, nel quadro del principio della leale collaborazione, affinché la Commissione - che esplica la sua funzione relativamente ad interessi di portata generale - possa svolgere in modo uniforme i propri compiti, utilizzando un'organo del tipo di quelli di cui si avvale nel restante territorio dello Stato. Non è, pertanto, illegittimo che lo Stato chiami a collaborare la Provincia autonoma, attraverso un suo organo specificamente idoneo allo scopo, per l'assolvimento di fondamentali esigenze della collettività, tenuto conto del lievissimo onere economico che, anche per la presumibile sporadicità degli interventi, esso può comportare. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 8, primo comma, n. 1, 9, primo comma, 16, primo comma, 20, 52, secondo comma, e 87 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (ST.TT.AA) e relative norme di attuazione, degli artt. 12, primo, secondo e quarto comma, 13, primo comma, e 14, primo comma, l. 12 giugno 1990 n. 146).

    Art. 4 Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge · Art. 8 Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge · Art. 12 Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge · Art. 13 Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1990-06-12;146~art13 · fonte su Normattiva