Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 aprile 2000 al 19 febbraio 2015. Leggi il testo vigente →
Testo in vigore dal 26 aprile 2000 al 19 febbraio 2015
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1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
La Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, come risulta dalla sua stessa denominazione, è un organo che non esercita alcuna funzione che concerna la regolamentazione, l'organizzazione o l'erogazione di servizi pubblici essenziali, ma che, in caso di sciopero dei lavoratori addetti a tali servizi, si inserisce nella dialettica del conflitto fra il datore di lavoro e le forze sindacali per verificare l'esatta applicazione della legge regolatrice del diritto di sciopero in questo settore. È quindi naturale che, anche se il conflitto riguardi solo l'ambito locale, quella funzione di garanzia venga assolta da un organo dello Stato, non essendovi alcuno specifico parametro dello Statuto idoneo a sostenere la pretesa della ricorrente di vedersi attribuita detta funzione. Il fatto, poi, che la Commissione di garanzia utilizzi, per gli scopi sopradetti, anche nell'ambito della Provincia di Bolzano, l'Ispettorato provinciale del lavoro, organo della Provincia autonoma, non può costituire motivo ostativo, nel quadro del principio della leale collaborazione, affinché la Commissione - che esplica la sua funzione relativamente ad interessi di portata generale - possa svolgere in modo uniforme i propri compiti, utilizzando un'organo del tipo di quelli di cui si avvale nel restante territorio dello Stato. Non è, pertanto, illegittimo che lo Stato chiami a collaborare la Provincia autonoma, attraverso un suo organo specificamente idoneo allo scopo, per l'assolvimento di fondamentali esigenze della collettività, tenuto conto del lievissimo onere economico che, anche per la presumibile sporadicità degli interventi, esso può comportare. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 8, primo comma, n. 1, 9, primo comma, 16, primo comma, 20, 52, secondo comma, e 87 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (ST.TT.AA) e relative norme di attuazione, degli artt. 12, primo, secondo e quarto comma, 13, primo comma, e 14, primo comma, l. 12 giugno 1990 n. 146).
Art. 4 Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge · Art. 8 Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge · Art. 12 Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge · Art. 13 Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che questa norma nomina.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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4 versioni dal 1990
urn:nir:stato:legge:1990-06-12;146~art13 · fonte su Normattiva