La disciplina di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, si applica anche in caso di violazione di clausole concernenti i diritti e l'attivita' del sindacato contenute negli accordi ((di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, successive modificazioni)), e nei contratti collettivi di lavoro, che disciplinano il rapporto di lavoro nei servizi di cui alla presente legge.

Testo vigente dal 26 aprile 2000

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