Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 giugno 1990 al 26 aprile 2000. Leggi il testo vigente →

Quando esiste un fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della prsona costituzionalmente garantiti, a causa del mancato funzionamento dei servizi di preminente interesse generale, conseguente alle modalita' dell'astensione collettiva dal lavoro, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato, se il conflitto ha rilevanza nazionale o interregionale, ovvero il prefetto o il corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale, negli altri casi, invitano le parti a desistere dai comportamenti che determinano tale situazione di pericolo e propongono alle stesse un tentativo di conciliazione da esaurirsi nel piu' breve tempo possibile, invitando le parti, in caso di esito negativo del medesimo, ad attenersi al rispetto della proposta eventualmente formulata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a). Qualora tale situazione permanga, l'autorita' di cui al comma 1, sentite, ove possibile, le organizzazioni dei lavoratori che promuovono l'azione e le amministrazioni o le imprese erogatrici del servizio, sentiti inoltre il presidente della giunta regionale, nonche' i sindaci competenti per territorio, qualora il conflitto abbia rilevanza locale, emana ordinanza motivata diretta a garantire le prestazioni indispensabili e impone all'amministrazione od impresa erogatrice le misure idonee ad assicurare adeguati livelli di funzionamento del servizio, contemperando l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente garantiti. Tale ordinanza puo' essere emanata, ove necessario, anche nei confronti di lavoratori autonomi e di soggetti di rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, pur se non a carattere subordinato. L'ordinanza di cui al comma 2 deve altresi' specificare il periodo di tempo durante il quale i provvedimenti dovranno essere osservati dalle parti e puo' anche limitarsi ad imporre un differimento dell'azione, tale da evitare la concomitanza con astensioni collettive dal lavoro riguardanti altri servizi del medesimo settore. L'ordinanza viene portata a conoscenza dei destinatari mediante comunicazione da effettuarsi, a cura dell'autorita' che l'ha emanata, ai soggetti che promuovono l'azione, alle amministrazioni o alle imprese erogatrici del servizio ed alle persone fisiche i cui nominativi siano eventualmente indicati nella stessa, nonche' mediante affissione nei luoghi di lavoro, da compiersi a cura dell'amministrazione o dell'impresa erogatrice. Dell'ordinanza viene altresi' data notizia mediante adeguate forme di pubblicazione sugli organi di stampa, nazionali o locali, o mediante diffusione attreverso la radio e la televisione pubblica. Dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 2 e 3 il Presidente del Consiglio dei ministri da' comunicazione alle Camere.

Testo in vigore dal 14 giugno 1990 al 26 aprile 2000

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 191/2000

    Questione inammissibile
    13 giugno 2000

    Manifesta inammissibilità - per estraneità dell'impugnato art. 477, comma 2, cod. proc. pen. alla fattispecie oggetto del giudizio 'a quò - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 477, comma 2, cod. proc. pen. e degli artt. 2 e 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146 censurati - in riferimento agli artt. 3, comma secondo, 40 e 97 della Costituzione - per le parti in cui, in caso di astensione dall'udienza del difensore per adesione a una protesta di categoria, non prevedono, rispettivamente, l'applicabilità delle norme sulla sospensione e il rinvio del dibattimento nonché una specifica regolamentazione di una ipotesi eccezionale di sospensione del dibattimento, fondata sull'esercizio di un diritto costituzionalmente tutelato (quale è lo sciopero) il cui difetto tuttavia lede il principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia e i diritti delle vittime dei reati, a causa dell'allungamento dei tempi di celebrazione dei processi. Precedenti: sent. n. 171 del 1996 e ordinanze nn. 175, 106 e 105 del 1998 nonché 318 e 273 del 1996 sul principio secondo cui l'astensione dalle udienze degli avvocati comporta - ove ne sussistano i presupposti - l'applicazione dell'art. 486, comma 5, cod. proc. pen. nei limiti delineati dalla Corte. L.T.

    Art. 3 cost. · Art. 40 cost. · Art. 97 cost. · Art. 506 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 32/1991

    Questione infondata
    28 gennaio 1991

    In caso di sciopero di lavoratori addetti a servizi pubblici essenziali l'attribuzione al Commissario del Governo, anziché ad un organo della Provincia, anche quando si tratti di conflitti collettivi di dimensioni locali, della competenza ad esperire preventivamente il tentativo di conciliazione fra le parti e ad emanare, qualora tale tentativo risulti infruttuoso, ordinanza motivata diretta a garantire le prestazioni indispensabili, imponendo all'ente erogatore misure idonee ad assicurare il funzionamento del servizio, non è lesiva delle competenze della Provincia autonoma di Bolzano, perché la norma impugnata, in caso di conflitto di rilevanza solo locale, prevede che sia sentito il Presidente della Giunta provinciale. Peraltro l'attribuzione di tali competenze ad un organo dello Stato è giustificata dall'esigenza di uniformità della tutela di diritti costituzionalmente garantiti, uniformità che risulterebbe compromessa da un frazionamento istituzionale di competenze ed, inoltre, in presenza del principio di libertà di circolazione dei cittadini nell'ambito della Repubblica, l'interruzione di pubblici servizi essenziali si riflette sull'intera collettività e non solo sulle popolazioni locali, anche perché, nel tempo, una determinata vertenza sindacale ben può estendersi oltre i confini territoriali nei quali in un primo momento si manifesti. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 8, 9 e 16 d.P.R. 31/8/1990 n. 670, (ST.T.AA.), dell'art. 8, primo, secondo e quinto comma, l. 12 giugno 1990 n. 146).

    Art. 4 Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge · Art. 8 Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge · Art. 12 Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge · Art. 13 Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1990-06-12;146~art8 · fonte su Normattiva