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Al personale delle scuole e dei corsi di avviamento professionale per ciechi, che verra' inquadrato a norma del precedente art. 11, sono riconosciuti per intero gli anni di servizio prestati negli istituti e nelle scuole stesse precedentemente alla nomina in ruolo. Lo stesso riconoscimento e' concesso al personale di ruolo degli Istituti di istruzione professionale per ciechi di Napoli e di Firenze gia' inquadrato a norma del regio decreto-legge 29 agosto 1941, n. 1449. L'indennita' speciale di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato del 3 settembre 1947, n. 1002, e' estesa al personale delle scuole, degli istituti e dei corsi di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 29 agosto 1941, n. 1449.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1955 al 26 agosto 1962
