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Al personale delle scuole e dei corsi di avviamento professionale per ciechi, che verra' inquadrato a norma del precedente art. 11, sono riconosciuti per intero gli anni di servizio prestati negli istituti e nelle scuole stesse precedentemente alla nomina in ruolo. Lo stesso riconoscimento e' concesso al personale di ruolo degli Istituti di istruzione professionale per ciechi di Napoli e di Firenze gia' inquadrato a norma del regio decreto-legge 29 agosto 1941, n. 1449. L'indennita' speciale di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato del 3 settembre 1947, n. 1002, e' estesa al personale delle scuole, degli istituti e dei corsi di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 29 agosto 1941, n. 1449.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 luglio 1962, n. 1113

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La L. 27 luglio 1962, n. 1113 ha disposto (con l'art. 3) che "Le norme di cui agli articoli 11 e 12 della legge 14 dicembre 1955, n. 1293, sono richiamate in vigore a partire dal 1 ottobre successivo alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale e sono estese anche alle scuole dell'Istituto di istruzione professionale per i ciechi P. Colosimo di Napoli e dell'Istituto statale per l'istruzione professionale dei ciechi di Firenze"; (con l'art. 4, comma 1) che "In deroga alle norme di cui agli articoli 11 e 12 della legge 14 dicembre 1955, n. 1293, il personale insegnante e tecnico-pratico, anche se cieco, che alla data di pubblicazione della presente legge sia in servizio continuativo da almeno un triennio presso la scuola di avviamento per ciechi dell'Istituto "Ardizzone Gioeni" di Catania, e' inquadrato, previa ispezione disposta dal Ministero della pubblica istruzione, nei posti di ruolo di cui alla annessa tabella A, purche' il servizio risulti prestato lodevolmente in posto analogo a quello nel quale aspira ad essere inquadrato e purche' possieda il prescritto titolo di studio".

Testo in vigore dal 26 agosto 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 agosto 1962

Confronto con la versione in vigore dal 27 dicembre 1955 al 26 agosto 1962.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 luglio 1962, n. 1113

    La L. 27 luglio 1962, n. 1113 ha disposto (con l'art. 3) che "Le norme di cui agli articoli 11 e 12 della legge 14 dicembre 1955, n. 1293, sono richiamate in vigore a partire dal 1 ottobre successivo alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale e sono estese anche alle scuole dell'Istituto di istruzione professionale per i ciechi P. Colosimo di Napoli e dell'Istituto statale per l'istruzione professionale dei ciechi di Firenze"; (con l'art. 4, comma 1) che "In deroga alle norme di cui agli articoli 11 e 12 della legge 14 dicembre 1955, n. 1293, il personale insegnante e tecnico-pratico, anche se cieco, che alla data di pubblicazione della presente legge sia in servizio continuativo da almeno un triennio presso la scuola di avviamento per ciechi dell'Istituto "Ardizzone Gioeni" di Catania, e' inquadrato, previa ispezione disposta dal Ministero della pubblica istruzione, nei posti di ruolo di cui alla annessa tabella A, purche' il servizio risulti prestato lodevolmente in posto analogo a quello nel quale aspira ad essere inquadrato e purche' possieda il prescritto titolo di studio".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-12-14;1293~art12 · fonte del testo