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La direzione delle scuole di avviamento per ciechi, nonche' le cattedre per l'insegnamento delle materie scientifiche e tecniche e i posti di insegnanti tecnicopratici verranno assegnati, mediante pubblico concorso per titoli ed esame riservato a coloro che sono in possesso del prescritto titolo di studio e di quello di abilitazione da conseguirsi nei modi contemplati nell'articolo 27 del decreto 29 agosto 1941, n. 1449, per i posti di insegnante tecnico-pratico, e dell'art. 28 del decreto stesso, per le direzioni e le cattedre d'insegnamento.

Testo in vigore dal 27 dicembre 1955 al 2 gennaio 1972

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-12-14;1293~art5 · fonte del testo