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La direzione delle scuole di avviamento per ciechi, nonche' le cattedre per l'insegnamento delle materie scientifiche e tecniche e i posti di insegnanti tecnicopratici verranno assegnati, mediante pubblico concorso per titoli ed esame riservato a coloro che sono in possesso del prescritto titolo di studio e di quello di abilitazione da conseguirsi nei modi contemplati nell'articolo 27 del decreto 29 agosto 1941, n. 1449, per i posti di insegnante tecnico-pratico, e dell'art. 28 del decreto stesso, per le direzioni e le cattedre d'insegnamento.2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 6 dicembre 1971, n. 1074
2La L. 6 dicembre 1971, n. 1074 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che il diploma di abilitazione all'insegnamento ai ciechi di cui all'articolo 5 della legge 14 dicembre 1955, n. 1293 ha valore di abilitazione all'insegnamento presso istituti professionali di Stato per ciechi e ad insegnamenti tecnici, pratici e grafici in ogni altra scuola per minorati della vista.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1972 al 16 dicembre 2010
