Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 326/1992

    Questione infondata
    8 luglio 1992

    L'assenza di carattere disciplinare del provvedimento che dispone la cancellazione dall'albo del professionista per perdita di un requisito per l'iscrizione all'albo stesso, quale, nella specie, la perdita del godimento dei diritti civili conseguente a dichiarazione di fallimento del geometra iscritto, rende in radice non comparabile - ex art. 3 Cost. - la posizione di tale soggetto rispetto a quella degli impiegati civili dello Stato - beneficianti, pur in caso di condanna penale del procedimento disciplinare - e non congruente, al riguardo, il richiamo all'art. 24 Cost.. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 l. 25 aprile 1938, n. 897, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.). - In tema di destituzione di diritto, v. S. nn. 158/1990, 40/1990, 971/1988.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 2 Norme sull'obbligatorieta' dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi · Art. 2 Modifiche all'ordinamento professionale dei geometri

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1938-04-25;897~art2 · fonte del testo