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Il maresciallo di 1ª classe carica speciale vice direttore della banda che non sia piu' ritenuto di soddisfacente rendimento artistico e' sottoposto, a seguito di proposta del comandante della Scuola sottufficiali su parere del maestro direttore ad accertamenti da parte di una Commissione nominata e composta come allo articolo 21. Se il giudizio e' negativo, il sottufficiale e' collocato nella riserva con diritto al trattamento di cui all'articolo 27 della legge 3 aprile 1958, n. 460.

Testo in vigore dal 26 giugno 1965 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-06-05;707~art25 · fonte del testo