Stato giuridico ed avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
Art. 27
Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente ai sensi dell'articolo precedente:
- a)se ha venti o piu' anni di servizio effettivo, consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;
- b)se ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o piu' anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;
- c)se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o piu' anni di servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegine un'indennita', per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.
Testo vigente dal 8 maggio 1958
