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Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per esami di cui all'articolo precedente sono nominate e costituite come quella prevista dall'articolo 21. I candidati ammessi agli esami, eccezion fatta per quelli che concorrono per gli strumenti a percussione, devono dimostrare la loro abilita' musicale mediante la esecuzione con lo strumento della parte messa a concorso di un pezzo da concerto, a scelta dei candidati stessi, e la lettura ed esecuzione, a prima vista, di un pezzo scelto dalla Commissione. Essi devono inoltre rispondere ad interrogazioni inerenti alla tecnica dello strumento suonato e, se trattasi di concorrenti a posti della prima parte, anche degli strumenti congeneri. Per i concorrenti a posti della prima e seconda parte le suddette prove sono integrate dalla esecuzione, nello insieme della banda, di un importante brano scelto dalla Commissione esaminatrice dal repertorio lirico o sinfonico riguardante lo strumento suonato. Per i concorrenti per gli strumenti a percussione gli esami consistono in un esperimento di lettura musicale e nella dimostrazione di saper impiegare lo strumento ti gli strumenti per cui si concorre, sia isolatamente, sia in una esecuzione di insieme della banda e di conoscere teoricamente e praticamente gli altri strumenti a percussione. Per lo svolgimento degli esami si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Testo in vigore dal 26 giugno 1965 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-06-05;707~art27 · fonte del testo