Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1965 al 16 dicembre 2010. 95 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il punto di merito per il complesso delle prove di cui all'articolo precedente sostenute da ciascun candidato e' espresso in cinquantesimi; Per conseguire l'idoneita' i candidati debbono riportare una votazione non inferiore, a trentacinque cinquantesimi od a trenta cinquantesimi secondo che concorrono, rispettivamente, a posti della prima e seconda parte od a posti della terza parte. In ciascun concorso, in sede di formazione della graduatoria finale, a parita' di merito, e' data preferenza agli appartenenti alla banda del Corpo e tra, questi ai piu' elevati in grado ed a parita' di grado al piu' anziano.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-06-05;707~art28 · fonte del testo