Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 giugno 1965 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Il punto di merito per il complesso delle prove di cui all'articolo precedente sostenute da ciascun candidato e' espresso in cinquantesimi; Per conseguire l'idoneita' i candidati debbono riportare una votazione non inferiore, a trentacinque cinquantesimi od a trenta cinquantesimi secondo che concorrono, rispettivamente, a posti della prima e seconda parte od a posti della terza parte. In ciascun concorso, in sede di formazione della graduatoria finale, a parita' di merito, e' data preferenza agli appartenenti alla banda del Corpo e tra, questi ai piu' elevati in grado ed a parita' di grado al piu' anziano.

Testo in vigore dal 26 giugno 1965 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-06-05;707~art28 · fonte del testo