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Salvo quanto stabilito nell'articolo seguente, i vincitori dei concorsi di cui all'articolo 26 sono nominati vice brigadieri, appuntati e guardie in ferma volontaria del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, a seconda che debbano essere inseriti, rispettivamente nell'organizzazione strumentale della prima, della seconda e della terza parte. Dopo la nomina, il personale suddetto, senza essere esentato dal servizio della banda, deve frequentare. salvo che non provenga dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, un apposito corso di istruzione militare e di formazione professionale nelle materie fondamentali relative al servizio di polizia.
Testo in vigore dal 26 giugno 1965 al 16 dicembre 2010
