Art. 21 — Disposizioni in materia di apprendistato
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In deroga a quanto disposto dall'articolo 2 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, come modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 424, l'imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di tre, puo' assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Per i lavoratori assunti successivamente all'entrata in vigore della presente legge, l'apprendistato non puo' avere una durata superiore a quella stabilita dai contratti collettivi di lavoro, con esclusivo riferimento al periodo ritenuto necessario all'apprendimento, senza distinzioni basate sull'eta' del lavoratore. La durata dell'apprendistato non puo' essere superiore a 5 anni. 3.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276)). 4. Per le imprese che svolgono la propria attivita' in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro di categoria possono prevedere specifiche modalita' di svolgimento del contratto di apprendistato. 5. Nel settore artigiano i contratti collettivi nazionali di categoria possono elevare fino a 29 anni l'eta' massima di cui all'articolo 6 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, per qualifiche ad alto contenuto professionale. 6. I benefici contributivi previsti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di previdenza ed assistenza sociale, sono mantenuti per un anno dopo la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. 7. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi di lavoro per l'applicazione di particolari normative ed istituti, fermo restando per il settore artigiano quanto disposto dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
Testo in vigore dal 24 ottobre 2003 al 25 ottobre 2011
