Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro

Art. 21 — Disposizioni in materia di apprendistato

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In deroga a quanto disposto dall'articolo 2 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, come modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 424, l'imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di tre, puo' assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Per i lavoratori assunti successivamente all'entrata in vigore della presente legge, l'apprendistato non puo' avere una durata superiore a quella stabilita dai contratti collettivi di lavoro, con esclusivo riferimento al periodo ritenuto necessario all'apprendimento, senza distinzioni basate sull'eta' del lavoratore. La durata dell'apprendistato non puo' essere superiore a 5 anni. 3.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276)). 4. Per le imprese che svolgono la propria attivita' in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro di categoria possono prevedere specifiche modalita' di svolgimento del contratto di apprendistato. 5. Nel settore artigiano i contratti collettivi nazionali di categoria possono elevare fino a 29 anni l'eta' massima di cui all'articolo 6 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, per qualifiche ad alto contenuto professionale. 6. I benefici contributivi previsti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di previdenza ed assistenza sociale, sono mantenuti per un anno dopo la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. 7. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi di lavoro per l'applicazione di particolari normative ed istituti, fermo restando per il settore artigiano quanto disposto dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

Testo in vigore dal 24 ottobre 2003 al 25 ottobre 2011

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 181/1989

    Questione infondata
    12 aprile 1989

    LAVORO (TUTELA DEL) - LICENZIAMENTO (LIMITI) - APPRENDISTATO. L'esclusione degli apprendisti dal computo dei limiti numerici - di cui agli artt. 11 legge n. 604 del 1966 e 35 legge n. 300 del 1970 - che condizionano l'applicabilità della disciplina limitativa dei licenziamenti, prevista dall'art. 21, ultimo comma, legge 28 febbraio 1987, n. 56 non si giustifica ne' con le ragioni - attinenti alla dimensione socio-economica dell'azienda od unità produttiva - che rendono non irragionevoli tali limiti; ne' con la specialità del rapporto di apprendistato, che non esclude l'assimilabilità all'ordinario rapporto di lavoro e, quindi, l'applicabilità dei comuni strumenti di garanzia, in particolare contro i licenziamenti illegittimi (cfr. sentt. nn. 14 del 1970, 169 del 1973, 276 del 1988). La disposizione si giustifica, invece, con l'esigenza di far fronte ad una grave ed acuta crisi dell'occupazione giovanile incentivando l'apprendistato attraverso la restrizione di tali strumenti; ma poiché ciò comporta una deroga al principio d'uguaglianza e ad altri valori di rilievo costituzionale, non è preclusa una riconsiderazione della questione in caso di mutamento della situazione di fatto.

    Art. 3 cost. · Art. 21 Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1987-02-28;56~art21 · fonte su Normattiva