Art. 29 — Disciplina speciale per le province autonome di Trento e di Bolzano
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Le funzioni attribuite alle commissioni circoscrizionali, provinciali e regionali per l'impiego, nell'ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono esercitate dalle commissioni locali e provinciali, istituite con legge provinciale ai sensi degli articoli 8, n. 23), e 9, n. 5), del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme di attuazione. Le province autonome di Trento e di Bolzano determinano gli ambiti territoriali ai fini dell'istituzione delle sezioni circoscrizionali ai sensi dell'articolo 1, comma 2. Sono fatte comunque salve le competenze delle province autonome in materia di apprendistato, categorie e qualifiche dei lavoratori; addestramento e formazione professionale attribuite alle stesse ai sensi dello Statuto e delle relative norme di attuazione. Ai fini di coordinare l'attivita' dell'osservatorio nazionale del mercato del lavoro di cui all'articolo 8 con quella degli osservatori istituiti dalle province autonome, le stesse stipulano apposite convenzioni con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Testo in vigore dal 3 marzo 1987 al 30 gennaio 2003
