Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1960
Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 1960 al 16 dicembre 2010. 52 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Ogni qualvolta sia ritenuto opportuno, per ragioni di sicurezza e di riservatezza ai fini della difesa, la autorita' militare ha facolta' di assumere e di eseguire, con proprio personale, rilievi che possano occorrere ad organismi statali o pubblici e a grandi imprese di pubblica utilita', stabilendo i prezzi e versandone l'importo all'Erario.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1960-02-02;68~art9 · fonte del testo