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Sono liberi la produzione e il commercio di carte e documenti che costituiscano una sostanziale rielaborazione sotto un nuovo aspetto (statistico, scientifico, turistico, storico, didattico) delle carte e dei documenti ufficiali in libero commercio. La riproduzione totale o parziale, da parte di organi non statali o di privati di carte e documenti ufficiali in libero commercio, per utilizzazione a scopi vari, compreso quello di corredarne pubblicazioni o periodici, deve essere preventivamente autorizzata dall'organo statale produttore della carta o del documento. Le rielaborazioni e riproduzioni debbono contenere l'indicazione dell'organo statale produttore della carta e del documento riprodotto o rielaborato, al quale organo sono dovuti i diritti d'autore a norma dell'art. 11 della legge 22 aprile 1941, n. 633. I diritti predetti sono versati in tesoreria con imputazione al bilancio di entrata. Salvo quanto disposto dal successivo art. 6, nulla A innovato circa la facolta' attribuita ai Comuni, ai sensi dell'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, di rilasciare copie ed estratti.

Testo in vigore dal 1 marzo 1960 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1960-02-02;68~art4 · fonte del testo