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Per l'inserzione nelle carte geologiche, anche ufficiali, e nelle carte, piante o piani di cui al primo comma dell'art. 4 di particolari topografici non rappresentati nelle carte ufficiali dell'Istituto geografico militare in libero commercio, e' necessaria la preventiva autorizzazione del direttore dell'Istituto geografico militare. E' comunque vietata l'inserzione nelle carte, piante e piani suddetti dei particolari topografici aventi carattere di riservatezza ai fini della sicurezza nazionale, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per le finanze.
Testo in vigore dal 1 marzo 1960 al 27 dicembre 2000
