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Ogni qualvolta sia ritenuto opportuno, per ragioni di sicurezza e di riservatezza ai fini della difesa, la autorita' militare ha facolta' di assumere e di eseguire, con proprio personale, rilievi che possano occorrere ad organismi statali o pubblici e a grandi imprese di pubblica utilita', stabilendo i prezzi e versandone l'importo all'Erario.

Testo in vigore dal 1 marzo 1960 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-02-02;68~art9 · fonte del testo