((Il Consiglio superiore nomina, per l'intero periodo della sua durata, la commissione di scrutinio per le promozioni in Corte di cassazione, che deve essere presieduta dal presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione o, in sua sostituzione, da un presidente di sezione titolare della Corte medesima che il Consiglio superiore designa come supplente. La commissione procede allo scrutinio secondo le norme che lo regolano. La deliberazione della commissione di scrutinio e' comunicata agli interessati e al Ministro per la grazia e giustizia, i quali hanno facolta' di proporre ricorso al Consiglio superiore nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. Il Consiglio superiore giudica definitivamente anche nel merito)).

Testo vigente dal 21 dicembre 1967

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 51/1973

    Illegittimità dichiarata
    30 aprile 1973

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, ultimo comma, del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, nella parte in cui esclude i membri di diritto del Consiglio superiore della magistratura dal divieto di partecipazione alle deliberazioni del Consiglio, previste nei commi primo e secondo dello stesso articolo, sui ricorsi e reclami avverso gli atti e le deliberazioni delle Com…

    Art. 13 Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 dicembre 1967

Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 1958 al 21 dicembre 1967. 76 parole tolte, 54 parole aggiunte.

Il Consiglio superiore nomina, per l'intero periodo della sua durata, la tolto: Commissione di scrutinio. Questa procede allo scrutinio dei magistrati che sono chiamati per turno di anzianita', e attribuisce le qualifiche di merito distinto o di merito semplice, oppure dichiara il magistrato impromovibile aggiunto: commissione di scrutinio per le promozioni in Corte di cassazione, che deve essere presieduta dal presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione o, in sua sostituzione, da un presidente di sezione titolare della Corte medesima che il Consiglio superiore designa come supplente. La commissione procede allo scrutinio secondo le norme che lo regolano. La deliberazione della tolto: Commissione aggiunto: commissione di scrutinio e' comunicata agli interessati e al Ministro per la grazia e … termine di trenta giorni dalla comunicazione. Il Consiglio superiore giudica definitivamente anche nel meritotolto: . La Commissione di scrutinio per le promozioni in Corte di cassazione e' presieduta dal Primo Presidente della Corte suprema di cassazione. La Commissione di scrutinio per le promozioni in Corte di appello e' presieduta dal procuratore generale presso la Corte suprema, di cassazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-24;195~art13 · fonte del testo