Art. 13 — Promozioni dei magistrati per scrutinio
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Il Consiglio superiore nomina, per l'intero periodo della sua durata, la Commissione di scrutinio. Questa procede allo scrutinio dei magistrati che sono chiamati per turno di anzianita', e attribuisce le qualifiche di merito distinto o di merito semplice, oppure dichiara il magistrato impromovibile. La deliberazione della Commissione di scrutinio e' comunicata agli interessati e al Ministro per la grazia e giustizia, i quali hanno facolta' di proporre ricorso al Consiglio superiore nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. Il Consiglio superiore giudica definitivamente anche nel merito. La Commissione di scrutinio per le promozioni in Corte di cassazione e' presieduta dal Primo Presidente della Corte suprema di cassazione. La Commissione di scrutinio per le promozioni in Corte di appello e' presieduta dal procuratore generale presso la Corte suprema, di cassazione.
Testo in vigore dal 27 marzo 1958 al 21 dicembre 1967
