La commissione esaminatrice del concorso per uditore giudiziario, terminati i lavori, forma la graduatoria che e' immediatamente trasmessa per la approvazione al Consiglio superiore della magistratura, con le eventuali osservazioni del Ministro di grazia e giustizia. Il Consiglio superiore della magistratura approva la graduatoria e delibera la nomina dei vincitori entro venti giorni dalla ricezione. I relativi decreti di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori sono emanati dal Ministro di grazia e giustizia entro dieci giorni dalla ricezione della delibera. La graduatoria e' pubblicata senza ritardo nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro il quale gli interessati possono proporre reclamo. Gli eventuali provvedimenti di rettifica della graduatoria sono adottati entro il successivo termine di trenta giorni, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura. 16 ((...)) la graduatoria formata dalla commissione esaminatrice e' pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia prima della trasmissione al Consiglio superiore della magistratura per la approvazione. Dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro il quale gli interessati possono proporre reclamo. Entro lo stesso termine il Ministro di grazia e giustizia puo' formulare le proprie osservazioni. Nei successivi trenta giorni il Consiglio superiore della magistratura provvede su reclami e sulle osservazioni ed approva la graduatoria, anche modificandola.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 13 febbraio 2001, n. 48

16

La L. 13 febbraio 2001, n. 48 ha disposto (con l'art. 12) che le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 13 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 si interpretano nel senso che si procede alle nomine nei limiti delle effettive vacanze dei posti del ruolo organico e nell'ordine in cui queste si verificano, seguendo la graduatoria finale di merito dei vincitori.

Testo vigente dal 27 marzo 2001

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 marzo 2001

Confronto con la versione in vigore dal 3 dicembre 1997 al 27 marzo 2001. 20 parole tolte.

… entro il successivo termine di trenta giorni, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura. tolto: 2. Se il numero degli idonei e' superiore a quello dei posti messi a concorso, eventualmente aumentati di un decimo,aggiunto: ... la graduatoria formata dalla commissione esaminatrice e' pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero … della magistratura provvede su reclami e sulle osservazioni ed approva la graduatoria, anche modificandolaaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 13 febbraio 2001, n. 48

    La L. 13 febbraio 2001, n. 48 ha disposto (con l'art. 12) che le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 13 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 si interpretano nel senso che si procede alle nomine nei limiti delle effettive vacanze dei posti del ruolo organico e nell'ordine in cui queste si verificano, seguendo la graduatoria finale di merito dei vincitori.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-24;195~art12 · fonte del testo