Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura

Art. 18 — Attribuzioni del Presidente del Consiglio superiore

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Il Presidente del Consiglio superiore:

  • 1)indice le elezioni dei componenti magistrati;
  • 2)richiede ai Presidenti delle due Camere di provvedere alla elezione dei componenti di designazione parlamentare;
  • 3)convoca e presiede il Consiglio superiore;
  • 4)convoca e presiede la sezione disciplinare nei casi espressamente previsti dall'art. 6 e in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno;
  • 5)esercita le altre attribuzioni indicate dalla legge.

Testo in vigore dal 27 marzo 1958 al 20 gennaio 1981

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urn:nir:stato:legge:1958-03-24;195~art18 · fonte del testo