Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura
Art. 18 — Attribuzioni del Presidente del Consiglio superiore
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Il Presidente del Consiglio superiore:
- 1)indice le elezioni dei componenti magistrati;
- 2)richiede ai Presidenti delle due Camere di provvedere alla elezione dei componenti di designazione parlamentare;
- 3)convoca e presiede il Consiglio superiore;
- 4)convoca e presiede la sezione disciplinare nei casi espressamente previsti dall'art. 6 e in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno;
- 5)esercita le altre attribuzioni indicate dalla legge.
Testo in vigore dal 27 marzo 1958 al 20 gennaio 1981
