Art. 34 — Divieto di partecipazione ai concorsi e agli scrutini
Articolo soppresso dalla l. 13 luglio 1965, n. 838.
Abrogato dal 7 agosto 1965
Articolo soppresso dalla l. 13 luglio 1965, n. 838.
Abrogato dal 7 agosto 1965
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 1958 al 7 agosto 1965. 57 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: I magistrati componenti del Consiglio superiore non possono partecipare ai concorsi o agli scrutini per la promozione, salvo che non ne facciano piu' parte da almeno un anno prima della scadenza del termine stabilito per presentare la domanda di partecipazione al concorso o allo scrutinio, ovvero che il Consiglio sia venuto a cessare prima della scadenza anzidettaaggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 13 LUGLIO 1965, N. 838.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-24;195~art34 · fonte del testo