((I componenti del Consiglio superiore non possono far parte del Parlamento, dei consigli regionali, provinciali e comunali, della Corte costituzionale e del Governo)). I componenti eletti dal Parlamento, finche' sono in carica, non possono essere iscritti negli albi professionali. Non possono neanche essere titolari di imprese commerciali, ne' far parte di consigli di amministrazione di societa' commerciali. ((Non possono altresi' far parte di organi di gestione di unita' sanitarie locali, di comunita' montane o di consorzi, nonche' di consigli di amministrazione o di collegi sindacali di enti pubblici, di societa' commerciali e di banche)). Del Consiglio superiore non possono far parte parenti o affini entro il quarto grado. Se l'incompatibilita' si verifica tra due componenti magistrati, resta in carica colui che appartiene alla categoria piu' elevata, o, nella stessa categoria, il piu' anziano; se si verifica tra un magistrato e un componente designato dal Parlamento, resta in carica il componente designato dal Parlamento; se si verifica tra due componenti designati dal Parlamento, resta in carica colui che ha ottenuto maggior numero dei voti e in caso di parita' il piu' anziano di eta'. Del Consiglio superiore non possono far parte magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia. ((I componenti del Consiglio superiore non possono svolgere attivita' proprie degli iscritti ad un partito politico)).

Testo vigente dal 13 aprile 1990

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 aprile 1990

Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 1958 al 13 aprile 1990. 14 parole tolte, 61 parole aggiunte.

I componenti tolto: elettivi del Consiglio superiore non possono far parte del Parlamento, dei tolto: Consigli regionali, aggiunto: consigli regionali, provinciali e comunali, della Corte costituzionaletolto: , ne' assumere la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato aggiunto: e del Governo. I componenti eletti dal Parlamento, finche' sono in carica, non possono essere iscritti … titolari di imprese commerciali, ne' far parte di consigli di amministrazione di societa' commerciali. aggiunto: Non possono altresi' far parte di organi di gestione di unita' sanitarie locali, di comunita' montane o di consorzi, nonche' di consigli di amministrazione o di collegi sindacali di enti pubblici, di societa' commerciali e di banche. Del Consiglio superiore non possono far parte parenti o affini entro il quarto … Consiglio superiore non possono far parte magistrati addetti al Ministero di grazia e giustiziaaggiunto: . I componenti del Consiglio superiore non possono svolgere attivita' proprie degli iscritti ad un partito politico.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-24;195~art33 · fonte del testo