Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura

Art. 34 — Divieto di partecipazione ai concorsi e agli scrutini

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I magistrati componenti del Consiglio superiore non possono partecipare ai concorsi o agli scrutini per la promozione, salvo che non ne facciano piu' parte da almeno un anno prima della scadenza del termine stabilito per presentare la domanda di partecipazione al concorso o allo scrutinio, ovvero che il Consiglio sia venuto a cessare prima della scadenza anzidetta.

Testo in vigore dal 27 marzo 1958 al 7 agosto 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-24;195~art34 · fonte del testo