Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura
Art. 34 — Divieto di partecipazione ai concorsi e agli scrutini
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I magistrati componenti del Consiglio superiore non possono partecipare ai concorsi o agli scrutini per la promozione, salvo che non ne facciano piu' parte da almeno un anno prima della scadenza del termine stabilito per presentare la domanda di partecipazione al concorso o allo scrutinio, ovvero che il Consiglio sia venuto a cessare prima della scadenza anzidetta.
Testo in vigore dal 27 marzo 1958 al 7 agosto 1965
